I numerosi elementi problematici in precedenza evidenziati e concernenti essenzialmente i comportamenti riluttanti di D. verso "cosa nostra", nonché gli attentati realizzati ai danni di beni privati e inerenti all'attività imprenditoriale di B., richiedevano una valutazione e una motivazione non solo parcellizzate ma anche - salvo un apposito e rinnovato ragionamento dimostrativo del contrario - unitarie e complessive, tali cioè da dare il senso compiuto, sul piano argomentativo, di elementi probatori e normativi apparentemente contrapposti. Da un lato, la registrazione di una condotta, da parte di D., che si risolveva, oggettivamente, in un arricchimento di "cosa nostra", ma che, negli anni eighty appariva divenuta riottosa e recalcitrante, oltre here che punteggiata da recriminazioni e atteggiamenti ostruzionistici nei riguardi degli esponenti o emittenti del sodalizio e, inoltre, in un contrappunto alquanto equivoco con gli attentati anche dinamitardi dalla evidente carica intimidatoria.
seven della CEDU (quello che fissa il principio di legalità e di irretroattività della incriminazione penale) ha sostenuto, senza che le parti contraddicessero l’assunto, che la figura in discussione sia di origine giurisprudenziale.
No, non esiste il tentativo di associazione di tipo mafioso, appear non esiste per l’associazione a delinquere. Occorre che almeno una piccola parte delle attività necessarie a commettere i reati di mafia sia stata messa in atto.
Quanto alla prima delle due innovazioni disciplinari, quella risalente alla cd. legge anti-tratta di persone è sicuramente in linea con l’opzione politico-criminale che ha portato il legislatore del 2003 a predisporre numerosi correttivi al sistema penale (processuale e sostanziale), finalizzati a rafforzarne l’efficacia (preventiva e repressiva) contro i turpi «traffici» di esseri umani.
Il breve periodo di allontanamento lavorativo di D. da B. veniva ritenuto inidoneo ad incidere sul ruolo d'intermediario svolto dall'imputato tra "cosa nostra" palermitana e B.
Sembra al Collegio di poter cogliere nella riferita descrizione dei contenuti del concorso esterno, il dato che tale nozione trovi coerente e naturale adesione concettuale a quella condotta genericamente definita dalla norma incriminatrice occur "
L’associazione for every delinquere è punita a seconda del grado di partecipazione al suo interno. E, infatti, sono puniti più severamente coloro che stanno a capo dell’associazione rispetto ai semplici partecipanti.
Dall'intero sviluppo argomentativo della sentenza impugnata si evince che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il complessivo trattamento sanzionatorio sono stati giustificati con la qualità e la natura del reato commesso, espressivo di particolare pericolosità sociale, con le modalità della condotta, protrattasi for every un lasso di tempo assai lungo e idonea a ledere in maniera significativa il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine pubblico), con la complessità e intensità del dolo tipico del concorrente esterno in associazione mafiosa, espresso dai concreti comportamenti illeciti realizzati.
In quest’ultimo caso la condotta di colui che non aderisce all’accordo non è punibile ai sensi dell’art. one hundred ten in combinato disposto con l’artwork. 416 c.p.; al più, la condotta agevolatrice potrebbe essere sussunta sotto la disciplina del reato di assistenza agli associati ex art. 418 c.p.
Alla carenza di motivazione sui profili in precedenza ricordati si accompagnava una manifesta illogicità dell'argomentazione con la quale la Corte territoriale aveva sostenuto che l'attentato alla villa di by using (OMISSIS) non aveva avuto la capacità di mutare l'atteggiamento psicologico di D.
Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.
telefonata fatta da C. advert De.Al. il twenty five dicembre 1986, confermativa dei rapporti di amicizia esistenti tra la famiglia D. e C. e l'assenza di motivi di astio o risentimento di quest'ultimo nei confronti dell'imputato.
5.3. I rapporti intrattenuti da D. con C.G. erano contraddistinti da continuità, occur dimostrato dal contributo determinante dato da quest'ultimo ai fini dell'assunzione dell'imputato da parte di R., ben consapevole della caratura mafiosa di C., degli stretti legami dallo stesso intrattenuti con personaggi di vertice di "cosa nostra" palermitana quali Bo.
Ritiene ancora utile il Collegio richiamare la recente problematica di respiro Europeo volta alla creazione di un vero e proprio diritto della criminalità organizzata, auspicato dalla risoluzione Europea del 23.10.2013 sul crimine organizzato e sul riciclaggio, la quale fa posto l’esigenza di definire una nozione giuridica di associazione di stampo mafioso comune a tutti gli stati dell’unione (in tali sensi anche risoluzione 25.